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Regolamento interno d’Istituto
Art. 1.
L’Istituto, attraverso gli organi collegiali e la diretta
partecipazione di genitori, alunni e docenti, tende a corrispondere
alle esigenze culturali e tecnico-professionali dei giovani
promuovendo in loro la formazione di una coscienza sociale e
l’arricchimento intellettuale necessario a renderli liberi e capaci
di concorrere al progresso civile.
Art. 2.
I
rapporti tra docenti e allievi sono fondati sul riconoscimento dei
principi di collaborazione, autodisciplina e civile correttezza in
armonia con il dettato costituzionale e con le leggi.
Parte prima
Organismi di
rappresentanza degli studenti
Art. 3.
Gli organismi di rappresentanza degli studenti hanno lo scopo di
promuovere la formazione di una coscienza democratica e di una più
profonda consapevolezza dei diritti e doveri di ciascuno attraverso
l’esercizio responsabile della partecipazione alle proposte e alle
decisioni.
Art. 4.
Gli alunni possono riunirsi in assemblea ed eleggere annualmente un
comitato studentesco d’Istituto nei termini stabiliti dagli articoli
12 – 13 – 14 D.L.G.S. 16.04.1994 n. 297.
Art. 5.
Il Comitato Studentesco può riunirsi anche in orario curricolare
previa autorizzazione del Capo d’Istituto.
Art. 6.
L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza
del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti; può essere
plenaria o parziale, secondo le modalità prescelte dagli studenti,
purchè svolta nello stesso giorno e autorizzata dal Capo d’Istituto.
Se l’Assemblea si svolge in locali esterni all’Istituto, è prevista
l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto.
Art. 7.
Gli studenti possono riunirsi anche in assemblee di classe. Le
Assemblee di Classe sono autorizzate dal Capo d’Istituto e vanno
richieste, previa indicazione dell’O.d.G ed accordo con i docenti
interessati che firmeranno per la concessione dell’ora almeno tre
giorni prima della data prevista. Dei lavori d’ogni assemblea vanno
redatti i verbali.
Art. 8.
Il funzionamento di detti organismi, per quanto non è contemplato
dalle norme in vigore, è disciplinato da un regolamento approvato
dagli alunni stessi, cosicché siano chiaramente stabilite le
rispettive competenze e le modalità per le convocazioni e per lo
svolgimento dei lavori. Detto regolamento sarà poi notificato, per
la ratifica, al Consiglio d’Istituto. Gli organismi costitutivi
dovranno comunque operare costantemente secondo il metodo
democratico, nella tolleranza di tutte le opinioni espresse e nel
rispetto delle persone.
Art. 9.
Le assemblee dei genitori potranno svolgersi secondo le modalità
previste dall’art. 15 D.L.G.S. 14.04.1994 n. 297.
Art. 10.
I
rappresentanti di classe:
a) mantengono rapporti con gli organi collegiali competenti, con i
docenti e con la Dirigenza in rappresentanza delle rispettive
classi;
b) mantengono rapporti con i rappresentanti delle altre classi per
concordare e coordinare le iniziative di loro competenza;
c) collaborano con gli insegnanti all’organizzazione dell’attività
didattica per garantire l’ordinato svolgimento di tutti i momenti
della vita scolastica;
d) garantiscono la gestione e il corretto comportamento della classe
in assenza dell’insegnante.
Parte seconda
Norme di comportamento
Art. 11.
Gli studenti entrano nell’Istituto nei cinque minuti che
precedono l’inizio delle lezioni e devono trovarsi ai loro posti in
aula al secondo suono della campana.
Art. 12.
L’intervallo è fissato tra la terza e la quarta ora. Gli
allievi, durante le lezioni, possono lasciare l’aula solo
eccezionalmente con il consenso del docente, anche nel caso in cui
debbano, per qualsiasi motivo, conferire con il Capo d’Istituto o
suo Collaboratore.
Art. 13.
Durante la ricreazione, gli studenti possono trattenersi
nei corridoi o raggiungere il cortile interno per la sede di Via
Manzoni o nello spazio pavimentato antistante l’ingresso per la
sede di Via Alfieri.
Art. 14.
Non è consentito agli alunni sporgersi dalle finestre e
sostare sulle scale, né tenere, comunque, comportamenti che possano
risultare pericolosi per sé e per gli altri.
Art. 15.
E’ vietato fumare all’interno dell’Istituto.
Art. 16.
Al termine delle lezioni gli alunni lasciano le aule per
raggiungere l’uscita con l’assistenza dei rispettivi insegnanti.
Parte terza
Assenze, giustificazioni
e permessi
Art. 17.
La puntualità e la frequenza assidua sono condizioni irrinunciabili
per una scuola volta ad educare ed istruire. L’Istituto considera la
rigorosa verifica di queste condizioni come dovere verso gli stessi
alunni, la famiglia e la società.
Art. 18.
Gli alunni che si presenteranno in ritardo, limitatamente alla prima
ora di lezione saranno ammessi in classe dopo che il Docente
dell’ora avrà accettato la relativa giustificazione.
I
ritardi oltre la prima ora di lezione sono disciplinati come segue:
|
Tipologia del ritardo |
Orario d’ingresso |
|
Studente con giustificazione del genitore per visita
medica e relativa certificazione medica |
entro l’inizio della terza ora di lezione |
|
Studente con giustificazione del genitore per gravi
motivi familiari |
entro l’inizio della terza ora di lezione |
|
Studenti accompagnati dai genitori |
entro l’inizio della terza ora di lezione |
|
Studenti senza giustificazione |
entro l’inizio della seconda ora di lezione (non si entra oltre
il termine della seconda ora ad eccezione di situazioni con
gravi ritardi nei trasporti) |
Il Capo d’Istituto o il Collaboratore delegato può permettere agli
alunni di uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni e
soltanto dopo la quarta ora di lezione, se le richieste sono
debitamente motivate e sono autorizzate; gli alunni minorenni escono
solo se prelevati da un genitore (in caso di impossibilità è
necessaria una telefonata da parte del genitore). Per le ore
terminali senza sostituzioni le uscite anticipate senza preavviso
possono essere autorizzate solo per i maggiorenni; per i minorenni
viene data obbligatoriamente comunicazione alle famiglie. Chi, per
indisposizione, necessita di tornare a casa, deve informare la
famiglia tramite telefonata della Vice Presidenza e attendere
l’arrivo dei genitori; per nessun motivo è possibile allontanarsi
dalla scuola senza autorizzazione.
Le uscite anticipate per i maggiorenni sono così disciplinate:
a) in caso di malessere/indisposizione gli studenti possono uscire a
qualsiasi ora con giustificazione firmata da sé, ma solo previo
avviso telefonico alle famiglie da parte del Delegato del Preside
(percorso: presso il centralino per la telefonata, presso la Vice
Presidenza per la firma, in classe per la trascrizione
dell’autorizzazione sul registro di classe da parte del docente);
b) in caso di richiesta di uscita anticipata per motivi diversi
dall’indisposizione:
-
non verrà autorizzata l’uscita prima della penultima ora di lezione;
-
sono ammesse solo ragioni ben specificate (non sarà accettata la
motivazione “motivi personali” e le richieste per “motivi familiari”
saranno accettate solo se firmate dai genitori).
In ogni caso l’uscita anticipata non può essere autorizzata nello
stesso giorno in cui sia stato concesso un permesso di entrata in
ritardo.
Art. 19.
Dopo un’assenza non si può essere riammessi alle lezioni senza
giustificazione specifica, sottoscritta con firma autografa
corrispondente a quella depositata presso la Segreteria
dell’Istituto.
Tutte le assenze vanno giustificate il giorno del rientro e, per
assenze superiori a 5 giorni, verranno contattate le famiglie, a
discrezione del coordinatore di classe.
Art. 20.
Per giustificare le assenze non basta che ne assuma la
responsabilità chi è tenuto a firmare la richiesta di riammissione
alle lezioni; è, invece, sempre necessario che il Capo d’Istituto o
un suo delegato riconosca valido il motivo addotto.
Art. 21.
Quando l’assenza per “motivi di salute” si sia protratta per cinque
o più giorni consecutivi è sempre richiesto, insieme con la
giustificazione, il certificato del medico curante in carta
semplice.
Art. 22.
Le assenze in occasione di compiti in classe non esimono gli alunni
dall’obbligo di sottoporsi a prova suppletiva a discrezione del
docente interessato, anche al di fuori dell’orario curricolare.
Art. 23.
Gli studenti maggiorenni potranno sottoscrivere personalmente le
giustificazioni delle rispettive assenze. La Dirigenza, comunque, si
riserva di informare periodicamente, senza distinzione, le famiglie
circa il numero delle assenze registrate.
Parte quarta
Viaggi d’istruzione, visite guidate e lezioni fuori sede.
Art. 24.
Come previsto dal POF, i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le
lezioni fuori sede sono attività didattiche proposte dal Consiglio
di classe al completo nella seduta di novembre, condivise dal
Collegio dei docenti e deliberate dal Consiglio d’Istituto entro la
prima metà del mese di dicembre.
Art. 25.
E’ possibile derogare a questi termini solo se, nel corso dell’anno
scolastico, si prestnassero eventi di valenza culturale a carattere
temporaneo.
Art. 26.
I
criteri per l’attuazione di tali attività, fissati dal Consiglio
d’Istituto, sono: il numero minimo di partecipanti (di norma i 2/3
della classe, esclusi studenti impegnati in attività
extracurricolari documentate), la quota massima di spesa a carico di
ogni alunno, rivalutabile di anno in anno, il numero massimo di
giorni di durata.
Art. 27.
In particolare, per le classi del biennio sono previsti viaggi o
visite guidate della durata massima di due giorni, mentre per quelle
del triennio della durata massima di cinque giorni.
Art. 28.
Le classi del triennio possono anche effettuare viaggi all’estero,
compatibilmente con le disponibilità economiche sia delle famiglie
che dell’Istituto per quanto riguarda il pagamento delle missioni ai
docenti.
Art. 29.
Ogni docente responsabile deve presentare su apposito modulo il
progetto educativo-didattico che intende realizzare, specificando
meta, numero di partecipanti, periodo di effettuazione, numero di
giorni di durata, eventuale abbinamento con altre classi, il nome
degli accompagnatori (uno ogni 15 alunni), il nome di sostituti
accompagnatori.
Art. 30.
Il docente accompagnatore responsabile deve presentare programma
dettagliato e motivato del viaggio o della visita, tale da
giustificarne le finalità educative e culturali. Qualora ciò non
venisse presentato entro i tempi stabiliti o con voci mancanti, la
classe non potrà effettuare l’attività.
Art. 31.
Al ritorno, il docente accompagnatore deve stilare una relazione su
apposito modulo.
Art. 32.
I
genitori devono essere informati per tempo della meta, dei tempi,
dei costi e del programma e devono sottoscrivere apposita
autorizzazione alla partecipazione del proprio figlio a tale
attività.
Art. 33.
Essi decono anche comunicare per iscritto alla scuola specifiche
situazione di salute e peculiari necessità medico-sanitarie che
possano influire sul benessere dello studente (allergie, malattie
croniche,…). La scuola si riserva la valutazione opportuna di quanto
presentato, anche ai fini dell’assunzione di responsabilità.
Art. 34.
Gli studenti, singolarmente, versano tramite bollettino postale sul
c/c della scuola, entro i tempi comunicati dalla segreteria
didattica:
-
tutta a quota se si tratta di visita guidata (durata 1 giorno) o
viaggio d’istruzione di durato 2 giorni;
-
il 30% della quota complessiva come acconto e successivamente l
quota a saldo per viaggi di durata pari o superiore a tre giorni;
-
il versamento del costo totale del volo aereo in caso il viaggio
venga effettuato con tale mezzo.
Tutte le quote devono essere tassativamente versate entro i tempi
stabiliti e comunque prima dell’effettuazione del viaggio.
Art. 35.
Gli estremi del viaggio (mezzo di trasporto, percorso, tappe, luoghi
da visitare, cifre definitive di spesa, indirizzi e numeri
telefonici degli alberghi, orari di partenza e di arrivo, classi
abbinate, nominativi degli accompagnatori) sono comunicati per
iscritto agli alunni e ai genitori almeno quindici giorni prima
dell’effettuazione del viaggio.
Art. 36.
Gli accompagnatori delle classi e i loro eventuali sostituti devono
essere esclusivamente i docenti delle classi interessate (salvo casi
eccezionali autorizzati dal D.S.), cui spetta a norma di legge la
responsabilità della vigilanza sul comportamento degli alunni
durante tutta la durata del viaggio.
Art. 37.
Ai viaggi, alle visite guidate e alle lezioni fuori sede non si può
aggregare personale non docente della scuola (né come partecipanti,
né come accompagnatori) o esterni all’istituto.
Art. 38.
Ad ogni docente accompagnatore non viene consentito di accompagnare
classi in viaggi d’istruzione, visite guidate o lezioni fuori sede
per più di 8 giorni all’anno cumulativi. Fanno eccezione gi
accompagnatori che partecipano agli scambi internazionali, che
possono usufruire di un monte ore annuale di 12 giorni annui.
Art. 39.
Gli studenti che durante tali attività (che è attività scolastica a
tutti gli effetti) tenessero un comportamento scorretto o non
conforme alle regole stabilite saranno passibili di sanzione,
secondo quanto previsto dal seguente regolamento.
Art. 40.
Il docente accompagnatore ha facoltà di sospendere il viaggio in
atto qualora ravvisasse gravi comportamenti da parte degli studenti.
Ogni infrazione commessa deve essere tempestivamente comunicata la
rientro a scuola.
Art. 41.
La scuola non è responsabile delle iniziative culturali a
partecipazione volontaria proposte dai docenti in orario pomeridiano
o serale, che non rientrino nei progetti previsti dal POF.
Parte quinta
Attività di sostegno e
recupero.
Art. 42.
Il percorso di recupero deliberato dalla Scuola e comunicato per
iscritto alla famiglia degli studenti coinvolti è obbligatorio.
Art. 43.
E’ potestà della famiglia decidere se avvalersi o meno dei corsi
organizzati dalla Scuola. Tale decisione deve essere comunicata
tramite restituzione di apposito tagliando.
Art.44.
Anche nel caso che lo studente non si avvalga del corso di recupero
organizzato dalla Scuola, dovrà sottoporsi alle verifiche necessarie
ad accertare il superamento o meno delle difficoltà.
Art. 45.
Le assenze ai corsi di recupero devono essere giustificate nel
libretto dello studente e presentate al docente incaricato del
corso.
Art. 46.
Gli studenti che necessitano di intensificare lo studio individuale
anche tramite tutoraggio di sportello ricevono l’indicazione dal
Consiglio di Classe tramite lettera indirizzata alle famiglie.
Parte sesta
Norme particolari
Art. 47.
Il decoro e la pulizia dei locali vanno intesi come un segno del
rispetto che ogni componente della comunità scolastica deve non
soltanto agli altri, ma anche e prima di tutto a se stesso.
Art. 48.
Gli alunni sono tenuti alla buona conservazione dell’arredamento e
delle attrezzature scolastiche. I responsabili di eventuali danni
saranno chiamati a risarcirli e a rispondere anche per via
disciplinare.
Art. 49.
Laboratori, aule speciali e biblioteche sono usati utilizzati
secondo norme particolari,che sono da intendersi come parte
integrante del presente regolamento contenute nell’allegato 1.
Art. 50.
Le macchine installate nell’Istituto per la distribuzione di cibi e
bevande saranno utilizzate in modo da non pregiudicarne il buon
funzionamento e avendo cura che non diventino motivo per lasciare i
locali nel disordine e nella sporcizia.
Art. 51.
In classe, nei laboratori, nelle aule speciali, nei locali delle
palestre non è consentito a nessuno (docenti, studenti, personale
ATA) l’uso dei telefoni cellulari. In caso di infrazione dello
studente, il docente può farsi consegnare il telefono ed inviarlo,
accompagnato da una nota disciplinare sul registro di classe, in
presidenza dove sarà custodito e riconsegnato personalmente ad uno
dei genitori dello studente.
E’ vietato l’uso del cellulare per riprese video e foto, sia di
ambienti che di persone, se non espressamente autorizzati dai
docenti per necessità didattiche
Parimenti è vietato l’utilizzo, durante le ore di lezione, di
strumenti e lettori multimediali per uso personale e non
autorizzato.
Si fa, inoltre, presente che i filmati ripresi abusivamente a scuola
che dovessero apparire su siti web e che violassero i diritti alla
riservatezza di alunni e/o docenti, saranno segnalati immediatamente
alla Polizia Postale e delle Comunicazioni che si occupa dei reati
che avvengono su Internet. Si Consiglia, pertanto, a tutti gli
studenti che se ne fossero resi responsabili di provvedere
direttamente alla loro eliminazione prima di incorrere in denunce.
Le violazioni a quanto sopra, al di là delle sanzioni di legge
(multe, denunce, ecc.) saranno sanzionate disciplinarmente come
indicato nella tabella allegata:
|
Natura dell’infrazione |
Sanzioni disciplinari |
|
Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante
lo svolgimento delle attività didattiche |
Annotazione scritta
sul registro di classe e confisca del telefono
cellulare (che sarà riconsegnato personalmente ad uno dei
genitori dello studente) |
|
Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante
le verifiche scritte |
Annullamento della prova e sospensione dalle lezioni fino a 7
giorni di lezione
con allontanamento dalla comunità scolastica |
|
Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici per
violare la privacy o la dignità delle persone |
Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni di lezione
con allontanamento dalla comunità scolastica |
Art. 52.
I
docenti di educazione fisica sono delegati dal Capo d’Istituto al
trasferimento degli alunni delle proprie classi dalle sedi
scolastiche agli impianti sportivi e viceversa; in caso di legittimo
impedimento dovranno essere sostituiti dal personale docente con ore
a disposizione.
Agli alunni non è consentito l’uso di motocicli e autovetture per
l’effettuazione degli spostamenti previsti.
Art. 53.
Ogni studente deve collaborare per il buon esito della raccolta
differenziata dei rifuti utilizzando gli appositi contenitori.
Art. 54.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle
norme contenute nelle leggi, ordinanze, circolari ministeriali e
nelle delibere del Consiglio d’Istituto.
Si riterranno senz’altro abrogate le prescrizioni che vengano a
trovarsi in contrasto con le disposizioni di cui al primo comma del
presente articolo.
Regolamento Disciplinare
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
-
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti della comunità scolastica.
-
La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato
invitato ad esporre le proprie ragioni, con esclusione delle
possibilità che l’infrazione disciplinare, connessa al
comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.
-
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione e opinione correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
-
Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate
all’infrazione disciplinare commessa e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno.
-
Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente
l’ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della
qualità della vita della Scuola e di collaborare al mantenimento
delle condizioni di sicurezza.
Capo II: DOVERI DELLO STUDENTE
Articoli:
-
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle
norme contenute nel Regolamento d’Istituto.
-
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo
d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per
se stessi.
-
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri
gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
coerente secondo i principi che regolano la vita della Comunità
Scolastica.
-
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’Istituto.
-
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture,
i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
Scuola.
-
Fermo restando quanto disposto dall’art. 2 del capo I,
l’inosservanza dei doveri previsti dal D.P.R. 24.06.1998 n.249 e
richiamati dal presente Regolamento, incide negativamente nella
valutazione dell’impegno nella partecipazione degli studenti al
dialogo educativo.
Capo III: SANZIONI
Articoli:
1.
Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente Regolamento danno
luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a)
l’avvertimento scritto;
b)
l’ammonizione scritta;
c)
l’allontanamento dalla Comunità Scolastica.
Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale.
2.
L’avvertimento scritto è irrogato attraverso l’annotazione sul
registro di classe e consiste nel richiamo formale al rispetto dei
doveri dello studente.
3.
L’ammonizione scritta è irrogata attraverso comunicazione formale
allo studente e alla famiglia e consiste nella censura dei
comportamenti contrari ai doveri dello studente.
4.
L’allontanamento è irrogato con atto dell’organo collegiale e
consiste nella sospensione temporanea del diritto di frequenza della
scuola.
5.
La sanzione dell’allontanamento dello studente dalla Comunità
Scolastica, che dovrà avere carattere temporaneo, può essere
disposta solo in caso di grave o reiterate infrazioni per periodi
non superiori a 15 giorni.
6.
La sanzione dell’allontanamento dello studente dalla Comunità
Scolastica per periodi superiori a 15 giorni è irrogata dal
Consiglio d’Istituto quando siano commessi reati o vi sia pericolo
per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo.
7.
Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori
ed allo studente l’accesso all’informazione sullo sviluppo
dell’attività didattica. E’, altresì, consentito ai genitori e allo
studente il rapporto con la Scuola per concordare interventi
adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nelle Comunità
Scolastica.
8.
All’atto della comminazione della sanzione disciplinare
dell’allontanamento dalla Comunità Scolastica è offerta allo
studente la possibilità di convertirla nelle seguenti attività a
favore della scuola:
a)
attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni
scolastici in genere, danneggiati; alla eliminazioni di situazioni
di degrado dell’ambiente scolastico volontariamente provocate, se in
tutto o in parte possibile, senza spese per la scuola;
b)
attività in favore di compagni portatori di handicap o comunque
attività da svolgersi nell’ambito delle iniziative di solidarietà
promosse dalla Scuola;
c)
lettura di testi, o visione di video dalla quale trarre poi spunti
per una comunicazione orale all’assemblea di classe e una relazione
scritta al Consiglio di Classe;
d)
ogni altra attività manuale o intellettuale, vantaggiosa per la
Scuola, da stabilire caso per caso, anche in relazione alla gravità
del fatto, con il consenso dell’interessato.
9.
In caso di recidiva è inflitta la sanzione di grado immediatamente
più elevato.
Elementi di valutazione della gravità sono:
-
la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze
che offendono la persona, l’immagine della Scuola, il grado di danno
o pericolo causato alla Comunità Scolastica, l’intenzionalità del
comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con
riferimento alla prevedibilità dell’evento da parte dello studente;
-
la reiterazione dell’infrazione;
-
il concorso nella mancanza di più studenti fra loro;
-
la sussistenza d’altre circostanze aggravanti o attenuanti con
riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;
Capo IV: ORGANI COMPETENTI ALL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
Articolo unico:
La sanzione dell’avvertimento scritto è inflitta dal Dirigente
Scolastico o dal docente.
La sanzione dell’ammonizione è inflitta dal Dirigente Scolastico.
La sanzione dell’allontanamento dalla Comunità Scolastica è inflitta
dal Consiglio di Classe fino a 15 giorni; dal Consiglio d’Istituto
per periodi superiori.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d’esami sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla
Commissione d’Esame che si sostituisce all’organo collegiale e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Capo V: TABELLA COMPORTAMENTI SANZIONATI, SANZIONI E ORGANI
COMPETENTI ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.
|
Mancanza |
Sanzione |
Organo competente |
|
In riferimento al punto
1 del Capo II:
- Puntualità
- Mancata
giustificazione, ritardi o uscite fuori dai casi previsti dal
regolamento
- Uso del cellulare |
Avvertimento
Ammonizione
Ammonizione |
Docente
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico |
|
In riferimento al punto
2 del Capo II:
- Comportamento
scorretto verso compagni, docenti, personale ATA
-Comportamento
gravemente scorretto
- Comportamenti che
arrechino pericolo alla incolumità personale, gravi offese,
reati che violino la dignità e il rispetto della persona
umana, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo
per l’incolumità delle persone |
Avvertimento
Ammonizione o
allontanamento dalla scuola a seconda della gravità
Allontanamento superiore
a 15 giorni esclusione o non ammissione all’Esame di Stato |
Docente
Dirigente Scolastico e
Consiglio di Classe
Consiglio d’Istituto |
|
In riferimento al punto
3 del Capo II:
- Comportamento
scorretto in classe, negligenza abituale;
- Allontanamento dalla
scuola senza permesso;
- Introduzione di
estranei nella scuola;
- Disturbo delle
lezioni;
- Violazioni del
regolamento |
Ammonizione
Ammonizione
Ammonizione
Avvertimento
Ammonizione |
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico
Docente
Dirigente Scolastico |
|
In riferimento al punto
4 del Capo II:
- Comportamento
scorretto nell’edificio;
- Inosservanza
dispositivi sicurezza a seconda della gravità |
Ammonizione
Ammonizione o
allontanamento |
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico e
Consiglio di Classe |
|
In riferimento al punto
5 del capo II:
- Insudiciamento locali
scolastici;
- Danneggiamento grave
delle strutture;
- Sottrazione e furto,
salvo applicazione norme sulla responsabilità civile e penale |
Avvertimento
Ammonizione
Ammonizione e
allontanamento |
Docente
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico e
Consiglio di classe |
Capo VI: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1.
Le sanzioni disciplinari sono erogate a conclusione di un
procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte
del Docente o del Dirigente Scolastico; esercizio del diritto di
difesa da parte dello Studente; decisione.
2.
Lo Studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per
iscritto.
3.
Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla Scuola, lo
Studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
4.
Può essere offerta allo Studente la possibilità di convertire la
sospensione dalle lezioni con attività in favore della Comunità
Scolastica.
Capo VII: IMPUGNAZIONI
-
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli
studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, all’Organo di Garanzia Interno per disciplina degli
alunni istituito ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R.
249/98.
-
L’organo di cui sopra decide, su richiesta degli studenti della
Scuola Secondaria Superiore o di chiunque vi abbia interesse,
negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all’interno
della scuola in merito all’applicazione del Regolamento.
-
Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di
impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le
violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti
d’istituto, già prevista dall’originario testo del D.P.R. 249,
viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
-
L’eventuale impugnazione non sospende l’efficacia della sanzione.
La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza
motivata dall’interesse e a discrezione dell’organo competente
all’irrogazione.
Capo VIII: ORGANO DI GARANZIA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
L’Organo di Garanzia Interno previsto dall’ art. 5, secondo comma,
D.P.R. 249/98, è costituito dal Dirigente Scolastico che funge da
presidente e da 6 consiglieri: 2 in rappresentanza dei genitori, 2
degli studenti e 2 dei docenti.
I
consiglieri sono nominati per ogni anno scolastico dal Dirigente
Scolastico su proposta, rispettivamente: del Comitato Studentesco
quanto ai 2 studenti, del Collegio dei Docenti quanto ai 2 docenti,
del Consiglio d’Istituto per i genitori.
L’Organo di Garanzia Interno ha le competenze individuate ai numeri
1 e 2 del Capo VII del presente Regolamento, nonché quella di
proporre al Dirigente Scolastico modifiche del regolamento di
disciplina. Le decisioni dell’Organo di Garanzia Interno sono prese
a maggioranza assoluta. Ove il presidente sia legittimamente
impedito a presiedere l’organo di garanzia Interno, la funzione di
presidenza è svolta dal Vicario o da altro docente suo delegato che
già non rivesta le funzioni di consigliere.
I
ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di competenza dell’Organo
di Garanzia Interno vanno presentati in forma scritta in Presidenza
entro 15 giorni dalla determinazione delle sanzioni medesime. I
termini si computano a norma dell’art. 2063 c.c. L’Organo di
Garanzia Interno è convocato dal Dirigente Scolastico nei 3 giorni
successivi. La decisione deve essere comunque presa, previa
audizione degli interessati, entro 10 giorni dalla presentazione del
ricorso e comunicata agli interessati.
Le richieste degli studenti di cui al n. 2 del Capo VII di questo
Regolamento vanno presentate in forma scritta alla Dirigenza e non
possono essere poste in discussione se non risulta in pari data
acquisito il parere favorevole della maggioranza del Consiglio
studentesco, l’Organo di Garanzia Interno può comunque essere
convocato in qualsiasi momento, ne faccia richiesta il Presidente o
almeno la metà dei suoi componenti.
Delle riunioni dell’Organo di Garanzia Interno è redatto processo
verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente.
FONTE NORMATIVE PRINCIPALI:
R.D. 04.05.1925, n. 653;
R.D. 26.09.1035, n. 1845;
D.R.P. 30.06.1955, n. 766;
L. 11.10.1997, n. 748;
D.P.R. 24.06.1998, n. 249 e norme richiamate, come modificato dal
D.P.R. 21.11.2007, n. 235;
D.P.R. 16.04.1994, n. 297;
nota del MIUR del 31.07.2008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Montesissa |