Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

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Regolamento interno d'Istituto ()

 

 
 

Regolamento interno d’Istituto

 

 

Art. 1.

 

L’Istituto, attraverso gli organi collegiali e la diretta partecipazione di genitori, alunni e docenti, tende a corrispondere alle esigenze culturali e tecnico-professionali dei giovani promuovendo in loro la formazione di una coscienza sociale e l’arricchimento intellettuale necessario a renderli liberi e capaci di concorrere al progresso civile.

 

 

Art. 2.

 

I rapporti tra docenti e allievi sono fondati sul riconoscimento dei principi di collaborazione, autodisciplina e civile correttezza in armonia con il dettato costituzionale e con le leggi.

 

 

Parte prima

Organismi di rappresentanza degli studenti

 

 

Art. 3.

 

Gli organismi di rappresentanza degli studenti hanno lo scopo di promuovere la formazione di una coscienza democratica e di una più profonda consapevolezza dei diritti e doveri di ciascuno attraverso l’esercizio responsabile della partecipazione alle proposte e alle decisioni.

 

 

Art. 4.

 

Gli alunni possono riunirsi in assemblea ed eleggere annualmente un comitato studentesco d’Istituto nei termini stabiliti dagli articoli 12 – 13 – 14  D.L.G.S. 16.04.1994 n. 297.

 

 

Art. 5.

 

Il Comitato Studentesco può riunirsi anche in orario curricolare previa autorizzazione del Capo d’Istituto.

 

 

Art. 6.

 

L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti; può essere plenaria o parziale, secondo le modalità prescelte dagli studenti, purchè svolta nello stesso giorno e autorizzata dal Capo d’Istituto. Se l’Assemblea si svolge in locali esterni all’Istituto, è prevista l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto.

 

 

Art. 7.

 

Gli studenti possono riunirsi anche in assemblee di classe. Le Assemblee di Classe sono autorizzate dal Capo d’Istituto e vanno richieste, previa indicazione dell’O.d.G ed  accordo con i docenti interessati che firmeranno per la concessione dell’ora almeno tre giorni prima della data prevista. Dei lavori d’ogni assemblea vanno redatti i verbali.

 

 

Art. 8.

 

Il funzionamento di detti organismi, per quanto non è contemplato dalle norme in vigore, è disciplinato da un regolamento approvato dagli alunni stessi, cosicché siano chiaramente stabilite le rispettive competenze e le modalità per le convocazioni e per lo svolgimento dei lavori. Detto regolamento sarà poi notificato, per la ratifica, al Consiglio d’Istituto. Gli organismi costitutivi dovranno comunque operare costantemente secondo il metodo democratico, nella tolleranza di tutte le opinioni espresse e nel rispetto delle persone.

 

 

Art. 9.

 

Le assemblee dei genitori potranno svolgersi secondo le modalità previste dall’art. 15 D.L.G.S. 14.04.1994 n. 297.

 

 

Art. 10.

 

I rappresentanti di classe:

a) mantengono rapporti con gli organi collegiali competenti, con i docenti e con la Dirigenza in rappresentanza delle rispettive classi;

b) mantengono rapporti con i rappresentanti delle altre classi per concordare e coordinare le iniziative di loro competenza;

c) collaborano con gli insegnanti all’organizzazione dell’attività didattica per garantire l’ordinato svolgimento di tutti i momenti della vita scolastica;

d) garantiscono la gestione e il corretto comportamento della classe in assenza dell’insegnante.

 


 

Parte seconda

Norme di comportamento

 

 

Art. 11.

 

            Gli studenti entrano nell’Istituto nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni e devono trovarsi ai loro posti in aula al secondo suono della campana.

 

 

Art. 12.

 

            L’intervallo è fissato tra la terza e la quarta ora. Gli allievi, durante le lezioni, possono lasciare l’aula solo eccezionalmente con il consenso del docente, anche nel caso in cui debbano, per qualsiasi motivo, conferire con il Capo d’Istituto o suo Collaboratore.

 

 

Art. 13.

 

            Durante la ricreazione, gli studenti possono trattenersi nei corridoi o raggiungere il cortile interno per la sede di Via Manzoni o  nello spazio pavimentato antistante l’ingresso per la sede di Via Alfieri.

 

 

Art. 14.

 

            Non è consentito agli alunni sporgersi dalle finestre e sostare sulle scale, né tenere, comunque, comportamenti che possano risultare pericolosi per sé e per gli altri.

 

 

Art. 15.

 

            E’ vietato fumare all’interno dell’Istituto.

 

 

Art. 16.

 

            Al termine delle lezioni gli alunni lasciano le aule per raggiungere l’uscita con l’assistenza dei rispettivi insegnanti.

 

 

 


 

Parte terza

Assenze, giustificazioni e permessi

 

Art. 17.

 

La puntualità e la frequenza assidua sono condizioni irrinunciabili per una scuola volta ad educare ed istruire. L’Istituto considera la rigorosa verifica di queste condizioni come dovere verso gli stessi alunni, la famiglia e la società.

 

Art. 18.

 

Gli alunni che si presenteranno in ritardo, limitatamente alla prima ora di lezione saranno ammessi in classe dopo che il Docente dell’ora avrà accettato la relativa giustificazione.

I ritardi oltre la prima ora di lezione sono disciplinati come segue:

 

Tipologia del ritardo

Orario d’ingresso

Studente con giustificazione del genitore per visita medica e relativa certificazione medica

entro l’inizio della terza ora di lezione

Studente con giustificazione del genitore per gravi motivi familiari

entro l’inizio della terza ora di lezione

Studenti accompagnati dai genitori

entro l’inizio della terza ora di lezione

Studenti senza giustificazione

entro l’inizio della seconda ora di lezione (non si entra oltre il termine della seconda ora ad eccezione di situazioni con gravi ritardi nei trasporti)

 

Il Capo d’Istituto o il Collaboratore delegato può permettere agli alunni di uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni e soltanto dopo la quarta ora di lezione, se le richieste sono debitamente motivate e sono autorizzate; gli alunni minorenni escono solo se prelevati da un genitore (in caso di impossibilità è necessaria una telefonata da parte del genitore). Per le ore terminali senza sostituzioni le uscite anticipate senza preavviso possono essere autorizzate solo per i maggiorenni; per i minorenni viene data obbligatoriamente comunicazione alle famiglie. Chi, per indisposizione, necessita di tornare a casa, deve informare la famiglia tramite telefonata della Vice Presidenza e attendere l’arrivo dei genitori; per nessun motivo è possibile allontanarsi dalla scuola senza autorizzazione.

Le uscite anticipate per i maggiorenni sono così disciplinate:

a) in caso di malessere/indisposizione gli studenti possono uscire a qualsiasi ora con giustificazione firmata da sé, ma solo previo avviso telefonico alle famiglie da parte del Delegato del Preside (percorso: presso il centralino per la telefonata, presso la Vice Presidenza per la firma, in classe per la trascrizione dell’autorizzazione sul registro di classe da parte del docente);

b) in caso di richiesta di uscita anticipata per motivi diversi dall’indisposizione:

-     non verrà autorizzata l’uscita prima della penultima ora di lezione;

-     sono ammesse solo ragioni ben specificate (non sarà accettata la motivazione “motivi personali” e le richieste per “motivi familiari” saranno accettate solo se firmate dai genitori).

In ogni caso l’uscita anticipata non può essere autorizzata nello stesso giorno in cui sia stato concesso un permesso di entrata in ritardo.

 

Art. 19.

 

Dopo un’assenza non si può essere riammessi alle lezioni senza giustificazione specifica, sottoscritta con firma autografa corrispondente a quella depositata presso la Segreteria dell’Istituto.

Tutte le assenze vanno giustificate il giorno del rientro e, per assenze superiori a 5 giorni, verranno contattate le famiglie, a discrezione del coordinatore di classe.

 

 

Art. 20.

 

Per giustificare le assenze non basta che ne assuma la responsabilità chi è tenuto a firmare la richiesta di riammissione alle lezioni; è, invece, sempre necessario che il Capo d’Istituto o un suo delegato riconosca valido il motivo addotto.

 

 

Art. 21.

 

Quando l’assenza per “motivi di salute” si sia protratta per cinque o più giorni consecutivi è sempre richiesto, insieme con la giustificazione, il certificato del medico curante in carta semplice.

 

 

Art. 22.

 

Le assenze in occasione di compiti in classe non esimono gli alunni dall’obbligo di sottoporsi a prova suppletiva a discrezione del docente interessato, anche al di fuori dell’orario curricolare.

 

 

Art. 23.

 

Gli studenti maggiorenni potranno sottoscrivere personalmente le giustificazioni delle rispettive assenze. La Dirigenza, comunque, si riserva di informare periodicamente, senza distinzione, le famiglie circa il numero delle assenze registrate.

 


 

Parte quarta

 

Viaggi d’istruzione, visite guidate e lezioni fuori sede.

 

 

Art. 24.

 

Come previsto dal POF, i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le lezioni fuori sede sono attività didattiche proposte dal Consiglio di classe al completo nella seduta di novembre, condivise dal Collegio dei docenti e deliberate dal Consiglio d’Istituto entro la prima metà del mese di dicembre.

 

 

Art. 25.

 

E’ possibile derogare a questi termini solo se, nel corso dell’anno scolastico, si prestnassero eventi di valenza culturale a carattere temporaneo.

 

 

Art. 26.

 

I criteri per l’attuazione di tali attività, fissati dal Consiglio d’Istituto, sono: il numero minimo di partecipanti (di norma i 2/3 della classe, esclusi studenti impegnati in attività extracurricolari documentate), la quota massima di spesa a carico di ogni alunno, rivalutabile di anno in anno, il numero massimo di giorni di durata.

 

 

Art. 27.

 

In particolare, per le classi del biennio sono previsti viaggi o visite guidate della durata massima di due giorni, mentre per quelle del triennio della durata massima di cinque giorni.

 

 

Art. 28.

 

Le classi del triennio possono anche effettuare viaggi all’estero, compatibilmente con le disponibilità economiche sia delle famiglie che dell’Istituto per quanto riguarda il pagamento delle missioni ai docenti.

 

 

Art. 29.

 

Ogni docente responsabile deve presentare su apposito modulo il progetto educativo-didattico che intende realizzare, specificando meta, numero di partecipanti, periodo di effettuazione, numero di giorni di durata, eventuale abbinamento con altre classi, il nome degli accompagnatori (uno ogni 15 alunni), il nome di sostituti accompagnatori.

  

 

Art. 30.

 

Il docente accompagnatore responsabile deve presentare programma dettagliato e motivato del viaggio o della visita, tale da giustificarne le finalità educative e culturali. Qualora ciò non venisse presentato entro i tempi stabiliti o con voci mancanti, la classe non potrà effettuare l’attività.

 

 

Art. 31.

 

Al ritorno, il docente accompagnatore deve stilare una relazione su apposito modulo.

 

 

Art. 32.

 

I genitori devono essere informati per tempo della meta, dei tempi, dei costi e del programma e devono sottoscrivere apposita autorizzazione alla partecipazione del proprio figlio a tale attività.

 

 

Art. 33.

 

Essi decono anche comunicare per iscritto alla scuola specifiche situazione di salute e peculiari necessità medico-sanitarie che possano influire sul benessere dello studente (allergie, malattie croniche,…). La scuola si riserva la valutazione opportuna di quanto presentato, anche ai fini dell’assunzione di responsabilità.

 

 

Art. 34.

 

Gli studenti, singolarmente, versano tramite bollettino postale sul c/c della scuola, entro i tempi comunicati dalla segreteria didattica:

-                  tutta a quota se si tratta di visita guidata (durata 1 giorno) o viaggio d’istruzione di durato 2 giorni;

-                  il 30% della quota complessiva come acconto e successivamente l quota a saldo per viaggi di durata pari o superiore a tre giorni;

-                  il versamento del costo totale del volo aereo in caso il viaggio venga effettuato con tale mezzo.

Tutte le quote devono essere tassativamente versate entro i tempi stabiliti e comunque prima dell’effettuazione del viaggio.

 

 

Art. 35.

 

Gli estremi del viaggio (mezzo di trasporto, percorso, tappe, luoghi da visitare, cifre definitive di spesa, indirizzi e numeri telefonici degli alberghi, orari di partenza e di arrivo, classi abbinate, nominativi degli accompagnatori) sono comunicati per iscritto agli alunni e ai genitori almeno quindici giorni prima dell’effettuazione del viaggio.

 

 

 

Art. 36.

 

Gli accompagnatori delle classi e i loro eventuali sostituti devono essere esclusivamente i docenti delle classi interessate (salvo casi eccezionali autorizzati dal D.S.), cui spetta a norma di legge la responsabilità della vigilanza sul comportamento degli alunni durante tutta la durata del viaggio.

 

 

Art. 37.

 

Ai viaggi, alle visite guidate e alle lezioni fuori sede non si può aggregare personale non docente della scuola (né come partecipanti, né come accompagnatori) o esterni all’istituto.

 

 

Art. 38.

 

Ad ogni docente accompagnatore non viene consentito di accompagnare classi in viaggi d’istruzione, visite guidate o lezioni fuori sede per più di 8 giorni all’anno cumulativi. Fanno eccezione gi accompagnatori che partecipano agli scambi internazionali, che possono usufruire di un monte ore annuale di 12 giorni annui.

 

 

Art. 39.

 

Gli studenti che durante tali attività (che è attività scolastica a tutti gli effetti) tenessero un comportamento scorretto o non conforme alle regole stabilite saranno passibili di sanzione, secondo quanto previsto dal seguente regolamento.

 

 

Art. 40.

 

Il docente accompagnatore ha facoltà di sospendere il viaggio in atto qualora ravvisasse gravi comportamenti da parte degli studenti. Ogni infrazione commessa deve essere tempestivamente comunicata la rientro a scuola.

 

 

Art. 41.

La scuola non è responsabile delle iniziative culturali a partecipazione volontaria proposte dai docenti in orario pomeridiano o serale, che non rientrino nei progetti previsti dal POF.

 


 

Parte quinta

Attività di sostegno e recupero.

 

 

Art. 42.

 

Il percorso di recupero deliberato dalla Scuola e comunicato per iscritto alla famiglia degli studenti coinvolti è obbligatorio.

 

 

Art. 43.

 

E’ potestà della famiglia decidere se avvalersi o meno dei corsi organizzati dalla Scuola. Tale decisione deve essere comunicata tramite restituzione di apposito tagliando.

 

 

Art.44.

 

Anche nel caso che lo studente non si avvalga del corso di recupero organizzato dalla Scuola, dovrà sottoporsi alle verifiche necessarie ad accertare il superamento o meno delle difficoltà.

 

 

Art. 45.

 

Le assenze ai corsi di recupero devono essere giustificate nel libretto dello studente e presentate al docente incaricato del corso.

 

 

Art. 46.

 

Gli studenti che necessitano di intensificare lo studio individuale anche tramite tutoraggio di sportello ricevono l’indicazione dal Consiglio di Classe tramite lettera indirizzata alle famiglie.

 


 

Parte sesta

Norme particolari

 

 

Art. 47.

 

Il decoro e la pulizia dei locali vanno intesi come un segno del rispetto che ogni componente della comunità scolastica deve non soltanto agli altri, ma anche e prima di tutto a se stesso.

 

 

Art. 48.

 

Gli alunni sono tenuti alla buona conservazione dell’arredamento e delle attrezzature scolastiche. I responsabili di eventuali danni saranno chiamati a risarcirli e a rispondere anche per via disciplinare.

 

 

Art. 49.

 

Laboratori, aule speciali e biblioteche sono usati utilizzati secondo norme particolari,che sono da intendersi come parte integrante del presente regolamento contenute nell’allegato 1.

 

 

Art. 50.

 

Le macchine installate nell’Istituto per la distribuzione di cibi e bevande saranno utilizzate in modo da non pregiudicarne il buon funzionamento e avendo cura che non diventino motivo per lasciare i locali nel disordine e nella sporcizia.

 

 

Art. 51.

 

In classe, nei laboratori, nelle aule speciali, nei locali delle palestre non è consentito a nessuno (docenti, studenti, personale ATA) l’uso dei telefoni cellulari. In caso di infrazione dello studente, il docente può farsi consegnare il telefono ed inviarlo, accompagnato da una nota disciplinare sul registro di classe, in presidenza dove sarà custodito e riconsegnato personalmente ad uno dei genitori dello studente.

E’ vietato l’uso del cellulare per riprese video e foto, sia di ambienti che di persone, se non espressamente autorizzati dai docenti per necessità didattiche

Parimenti è vietato l’utilizzo, durante le ore di lezione, di strumenti e lettori multimediali per uso personale e non autorizzato.

Si fa, inoltre, presente che i filmati ripresi abusivamente a scuola che dovessero apparire su siti web e che violassero i diritti alla riservatezza di alunni e/o docenti, saranno segnalati immediatamente alla Polizia Postale e delle Comunicazioni che si occupa dei reati che avvengono su Internet. Si Consiglia, pertanto, a tutti gli studenti che se ne fossero resi responsabili di provvedere direttamente alla loro eliminazione prima di incorrere in denunce.

Le violazioni a quanto sopra, al di là delle sanzioni di legge (multe, denunce, ecc.) saranno sanzionate disciplinarmente come indicato nella tabella allegata:

 

Natura dell’infrazione

Sanzioni disciplinari

Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche

Annotazione scritta sul registro di classe e confisca del telefono cellulare (che sarà riconsegnato personalmente ad uno dei genitori dello studente)

Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le verifiche scritte

Annullamento della prova e sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni di lezione con allontanamento dalla comunità scolastica

Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici per violare la privacy o la dignità delle persone

Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni di lezione con allontanamento dalla comunità scolastica

 

 

Art. 52.

 

I docenti di educazione fisica sono delegati dal Capo d’Istituto al trasferimento degli alunni delle proprie classi dalle sedi scolastiche agli impianti sportivi e viceversa; in caso di legittimo impedimento dovranno essere sostituiti dal personale docente con ore a disposizione.

Agli alunni non è consentito l’uso di motocicli e autovetture per l’effettuazione degli spostamenti previsti.

 

 

Art. 53.

 

Ogni studente deve collaborare per il buon esito della raccolta differenziata dei rifuti utilizzando gli appositi contenitori.

 

 

Art. 54.

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nelle leggi, ordinanze, circolari ministeriali e nelle delibere del Consiglio d’Istituto.

Si riterranno senz’altro abrogate le prescrizioni che vengano a trovarsi in contrasto con le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

 


 

Regolamento Disciplinare

 

 

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

 

  1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti della comunità scolastica.

  2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con esclusione delle possibilità che l’infrazione disciplinare, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.

  3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione e opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

  4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all’infrazione disciplinare commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

  5. Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della qualità della vita della Scuola e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

 

 

Capo II: DOVERI DELLO STUDENTE

 

Articoli:

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento d’Istituto.

  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

  3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della Comunità Scolastica.

  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’Istituto.

  5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.

  6. Fermo restando quanto disposto dall’art. 2 del capo I, l’inosservanza dei doveri previsti dal D.P.R. 24.06.1998 n.249 e richiamati dal presente Regolamento, incide negativamente nella valutazione dell’impegno nella partecipazione degli studenti al dialogo educativo.

 


 

Capo III: SANZIONI

 

Articoli:

1.     Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente Regolamento danno luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a)  l’avvertimento scritto;

b)  l’ammonizione scritta;

c)  l’allontanamento dalla Comunità Scolastica.

Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale.

2.     L’avvertimento scritto è irrogato attraverso l’annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente.

3.     L’ammonizione scritta è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente e alla famiglia e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente.

4.     L’allontanamento è irrogato con atto dell’organo collegiale e consiste nella sospensione temporanea del diritto di frequenza della scuola.

5.     La sanzione dell’allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica, che dovrà avere carattere temporaneo, può essere disposta solo in caso di grave o reiterate infrazioni per periodi non superiori a 15 giorni.

6.     La sanzione dell’allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica per periodi superiori a 15 giorni è irrogata dal Consiglio d’Istituto quando siano commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

7.     Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori ed allo studente l’accesso all’informazione sullo sviluppo dell’attività didattica. E’, altresì, consentito ai genitori e allo studente il rapporto con la Scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nelle Comunità Scolastica.

8.     All’atto della comminazione della sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla Comunità Scolastica è offerta allo studente la possibilità di convertirla nelle seguenti attività a favore della scuola:

a)  attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, danneggiati; alla eliminazioni di situazioni di degrado dell’ambiente scolastico volontariamente provocate, se in tutto o in parte possibile, senza spese per la scuola;

b)  attività in favore di compagni portatori di handicap o comunque attività da svolgersi nell’ambito delle iniziative di solidarietà promosse dalla Scuola;

c)  lettura di testi, o visione di video dalla quale trarre poi spunti per una comunicazione orale all’assemblea di classe e una relazione scritta al Consiglio di Classe;

d)  ogni altra attività manuale o intellettuale, vantaggiosa per la Scuola, da stabilire caso per caso, anche in relazione alla gravità del fatto, con il consenso dell’interessato.

9.     In caso di recidiva è inflitta la sanzione di grado immediatamente più elevato.

 

Elementi di valutazione della gravità sono:

-     la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l’immagine della Scuola, il grado di danno o pericolo causato alla Comunità Scolastica, l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell’evento da parte dello studente;

-     la reiterazione dell’infrazione;

-     il concorso nella mancanza di più studenti fra loro;

-     la sussistenza d’altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;

Capo IV: ORGANI COMPETENTI ALL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

 

Articolo unico:

La sanzione dell’avvertimento scritto è inflitta dal Dirigente Scolastico o dal docente.

La sanzione dell’ammonizione è inflitta dal Dirigente Scolastico.

La sanzione dell’allontanamento dalla Comunità Scolastica è inflitta dal Consiglio di Classe fino a 15 giorni; dal Consiglio d’Istituto per periodi superiori.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esami sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d’Esame che si sostituisce all’organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

 

Capo V: TABELLA COMPORTAMENTI SANZIONATI, SANZIONI E ORGANI COMPETENTI ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

 

Mancanza

Sanzione

Organo competente

In riferimento al punto 1 del Capo II:

 

- Puntualità

 

- Mancata giustificazione, ritardi o uscite fuori dai casi previsti dal regolamento

 

- Uso del cellulare

 

 

Avvertimento

 

Ammonizione

 

 

Ammonizione

 

 

Docente

 

Dirigente Scolastico

 

 

Dirigente Scolastico

In riferimento al punto 2 del Capo II:

 

- Comportamento scorretto verso compagni, docenti, personale ATA

 

-Comportamento gravemente scorretto

 

 

 

- Comportamenti che arrechino pericolo alla incolumità personale, gravi offese, reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone

 

 

Avvertimento

 

 

Ammonizione o allontanamento dalla scuola a seconda della gravità

 

Allontanamento superiore a 15 giorni esclusione o non ammissione all’Esame di Stato

 

 

Docente

 

 

Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe

 

 

Consiglio d’Istituto

In riferimento al punto 3 del Capo II:

 

- Comportamento scorretto in classe, negligenza abituale;

 

- Allontanamento dalla scuola senza permesso;

 

- Introduzione di estranei nella scuola;

 

- Disturbo delle lezioni;

 

- Violazioni del regolamento

 

 

Ammonizione

 

 

Ammonizione

 

 

Ammonizione

 

Avvertimento

 

Ammonizione

 

 

Dirigente Scolastico

 

 

Dirigente Scolastico

 

 

Dirigente Scolastico

 

Docente

 

Dirigente Scolastico

In riferimento al punto 4 del Capo II:

 

- Comportamento scorretto nell’edificio;

 

- Inosservanza dispositivi sicurezza a seconda della gravità

 

 

Ammonizione

 

 

Ammonizione o allontanamento

 

 

Dirigente Scolastico

 

 

Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe

In riferimento al punto 5 del capo II:

 

- Insudiciamento locali scolastici;

 

- Danneggiamento grave delle strutture;

 

- Sottrazione e furto, salvo applicazione norme sulla responsabilità civile e penale

 

 

Avvertimento

 

Ammonizione

 

 

Ammonizione e allontanamento

 

 

Docente

 

Dirigente Scolastico

 

 

Dirigente Scolastico e Consiglio di classe

 

 

Capo VI: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

1.  Le sanzioni disciplinari sono erogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del Docente o del Dirigente Scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello Studente; decisione.

2.  Lo Studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

3.  Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla Scuola, lo Studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

4.  Può essere offerta allo Studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della Comunità Scolastica.

 

 

Capo VII: IMPUGNAZIONI

 

  1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia Interno per disciplina degli alunni istituito ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 249/98.

  2. L’organo di cui sopra decide, su richiesta degli studenti della Scuola Secondaria Superiore o di chiunque vi abbia interesse, negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento.

  3. Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista dall’originario testo del D.P.R. 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.

  4. L’eventuale impugnazione non sospende l’efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dall’interesse e a discrezione dell’organo competente all’irrogazione.

 


 

Capo VIII: ORGANO DI GARANZIA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

 

L’Organo di Garanzia Interno previsto dall’ art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, è costituito dal Dirigente Scolastico che funge da presidente e da 6 consiglieri: 2 in rappresentanza dei genitori, 2 degli studenti e 2 dei docenti.

I consiglieri sono nominati per ogni anno scolastico dal Dirigente Scolastico su proposta, rispettivamente: del Comitato Studentesco quanto ai 2 studenti, del Collegio dei Docenti quanto ai 2 docenti, del Consiglio d’Istituto per i genitori.

L’Organo di Garanzia Interno ha le competenze individuate ai numeri 1 e 2 del Capo VII del presente Regolamento, nonché quella di proporre al Dirigente Scolastico modifiche del regolamento di disciplina. Le decisioni dell’Organo di Garanzia Interno sono prese a maggioranza assoluta. Ove il presidente sia legittimamente impedito a presiedere l’organo di garanzia Interno, la funzione di presidenza è svolta dal Vicario o da altro docente suo delegato che già non rivesta le funzioni di consigliere.

I ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di competenza dell’Organo di Garanzia Interno vanno presentati in forma scritta in Presidenza entro 15 giorni dalla determinazione delle sanzioni medesime. I termini si computano a norma dell’art. 2063 c.c. L’Organo di Garanzia Interno è convocato dal Dirigente Scolastico nei 3 giorni successivi. La decisione deve essere comunque presa, previa audizione degli interessati, entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicata agli interessati.

Le richieste degli studenti di cui al n. 2 del Capo VII di questo Regolamento vanno presentate in forma scritta alla Dirigenza e non possono essere poste in discussione se non risulta in pari data acquisito il parere favorevole della maggioranza del Consiglio studentesco, l’Organo di Garanzia Interno può comunque essere convocato in qualsiasi momento, ne faccia richiesta il Presidente o almeno la metà dei suoi componenti.

Delle riunioni dell’Organo di Garanzia Interno è redatto processo verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente.

 

 

            FONTE NORMATIVE PRINCIPALI:

            R.D. 04.05.1925, n. 653;

            R.D. 26.09.1035, n. 1845;

            D.R.P. 30.06.1955, n. 766;

            L. 11.10.1997, n. 748;

D.P.R. 24.06.1998, n. 249 e norme richiamate, come modificato dal D.P.R. 21.11.2007, n. 235;

D.P.R. 16.04.1994, n. 297;

            nota del MIUR del 31.07.2008

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita Montesissa

 
 

 

 

 


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