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Regolamento Disciplinare
Capo I:
DISPOSIZIONI GENERALI
-
I
provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti della comunità scolastica.
-
La
responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato
invitato ad esporre le proprie ragioni, con esclusione delle
possibilità che l’infrazione disciplinare, connessa al
comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.
-
In
nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione e opinione correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
-
Le
sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate
all’infrazione disciplinare commessa e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno.
-
Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente
l’ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della
qualità della vita della Scuola e di collaborare al mantenimento
delle condizioni di sicurezza.
Capo II:
DOVERI DELLO STUDENTE
Articoli:
-
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle
norme contenute nel Regolamento d’Istituto.
-
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo
d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per
se stessi.
-
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri
gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
coerente secondo i principi che regolano la vita della Comunità
Scolastica.
-
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’Istituto.
-
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture,
i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
Scuola.
-
Fermo restando quanto disposto dall’art. 2 del capo I,
l’inosservanza dei doveri previsti dal D.P.R. 24.06.1998 n.249 e
richiamati dal presente Regolamento, incide negativamente nella
valutazione dell’impegno nella partecipazione degli studenti al
dialogo educativo.
Capo III:
SANZIONI
Articoli:
1.
Le violazioni dei doveri
disciplinati dal presente Regolamento danno luogo all’irrogazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
a)
l’avvertimento scritto;
b)
l’ammonizione scritta;
c)
l’allontanamento dalla
Comunità Scolastica.
Non
costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale.
2.
L’avvertimento scritto è
irrogato attraverso l’annotazione sul registro di classe e consiste
nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente.
3.
L’ammonizione scritta è
irrogata attraverso comunicazione formale allo studente e alla
famiglia e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai
doveri dello studente.
4.
L’allontanamento è irrogato
con atto dell’organo collegiale e consiste nella sospensione
temporanea del diritto di frequenza della scuola.
5.
La sanzione
dell’allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica, che
dovrà avere carattere temporaneo, può essere disposta solo in caso
di grave o reiterate infrazioni per periodi non superiori a 15
giorni.
6. La
sanzione dell’allontanamento dello studente dalla Comunità
Scolastica per periodi superiori a 15 giorni è irrogata dal
Consiglio d’Istituto quando siano commessi reati o vi sia pericolo
per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo.
7. Nel
periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori ed
allo studente l’accesso all’informazione sullo sviluppo
dell’attività didattica. E’, altresì, consentito ai genitori e allo
studente il rapporto con la Scuola per concordare interventi
adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nelle Comunità
Scolastica.
8. All’atto
della comminazione della sanzione disciplinare dell’allontanamento
dalla Comunità Scolastica è offerta allo studente la possibilità di
convertirla nelle seguenti attività a favore della scuola:
a)
attività manuali volte al
ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere,
danneggiati; alla eliminazioni di situazioni di degrado
dell’ambiente scolastico volontariamente provocate, se in tutto o in
parte possibile, senza spese per la scuola;
b)
attività in favore di
compagni portatori di handicap o comunque attività da svolgersi
nell’ambito delle iniziative di solidarietà promosse dalla Scuola;
c)
lettura di testi, o visione
di video dalla quale trarre poi spunti per una comunicazione orale
all’assemblea di classe e una relazione scritta al Consiglio di
Classe;
d)
ogni altra attività manuale
o intellettuale, vantaggiosa per la Scuola, da stabilire caso per
caso, anche in relazione alla gravità del fatto, con il consenso
dell’interessato.
9.
In caso di recidiva è
inflitta la sanzione di grado immediatamente più elevato.
Elementi di
valutazione della gravità sono:
-
la
rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che
offendono la persona, l’immagine della Scuola, il grado di danno o
pericolo causato alla Comunità Scolastica, l’intenzionalità del
comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con
riferimento alla prevedibilità dell’evento da parte dello studente;
-
la
reiterazione dell’infrazione;
-
il
concorso nella mancanza di più studenti fra loro;
-
la
sussistenza d’altre circostanze aggravanti o attenuanti con
riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;
Capo IV:
ORGANI COMPETENTI ALL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
Articolo
unico:
La sanzione
dell’avvertimento scritto è inflitta dal Dirigente Scolastico o dal
docente.
La sanzione
dell’ammonizione è inflitta dal Dirigente Scolastico.
La sanzione
dell’allontanamento dalla Comunità Scolastica è inflitta dal
Consiglio di Classe fino a 15 giorni; dal Consiglio d’Istituto per
periodi superiori.
Le sanzioni
per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esami
sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d’Esame che
si sostituisce all’organo collegiale e sono applicabili anche ai
candidati esterni.
Capo V:
TABELLA COMPORTAMENTI SANZIONATI, SANZIONI E ORGANI COMPETENTI
ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.
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Mancanza |
Sanzione |
Organo competente |
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In riferimento al punto 1 del
Capo II:
- Puntualità
- Mancata giustificazione,
ritardi o uscite fuori dai casi previsti dal regolamento
- Uso del cellulare |
Avvertimento
Ammonizione
Ammonizione |
Docente
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico |
|
In riferimento al punto 2 del
Capo II:
- Comportamento scorretto verso
compagni, docenti, personale ATA
-Comportamento gravemente
scorretto
- Comportamenti che arrechino
pericolo alla incolumità personale, gravi offese, reati che
violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure
deve esservi una concreta situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone |
Avvertimento
Ammonizione o allontanamento
dalla scuola a seconda della gravità
Allontanamento superiore a 15
giorni esclusione o non ammissione all’Esame di Stato |
Docente
Dirigente Scolastico e
Consiglio di Classe
Consiglio d’Istituto |
|
In riferimento al punto 3 del
Capo II:
- Comportamento scorretto in
classe, negligenza abituale;
- Allontanamento dalla scuola
senza permesso;
- Introduzione di estranei
nella scuola;
- Disturbo delle lezioni;
- Violazioni del regolamento |
Ammonizione
Ammonizione
Ammonizione
Avvertimento
Ammonizione |
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico
Docente
Dirigente Scolastico |
|
In riferimento al punto 4 del
Capo II:
- Comportamento scorretto
nell’edificio;
- Inosservanza dispositivi
sicurezza a seconda della gravità |
Ammonizione
Ammonizione o allontanamento |
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico e
Consiglio di Classe |
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In riferimento al punto 5 del
capo II:
- Insudiciamento locali
scolastici;
- Danneggiamento grave delle
strutture;
- Sottrazione e furto, salvo
applicazione norme sulla responsabilità civile e penale |
Avvertimento
Ammonizione
Ammonizione e allontanamento |
Docente
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico e
Consiglio di classe |
Capo VI:
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1.
Le sanzioni disciplinari
sono erogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
contestazione dei fatti da parte del Docente o del Dirigente
Scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello Studente;
decisione.
2.
Lo Studente può esporre le
proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
3.
Per le sanzioni che
prevedono l’allontanamento dalla Scuola, lo Studente può esporre le
proprie ragioni in presenza dei genitori.
4.
Può essere offerta allo
Studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni
con attività in favore della Comunità Scolastica.
Capo VII:
IMPUGNAZIONI
-
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli
studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, all’Organo di Garanzia Interno per disciplina degli
alunni istituito ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R.
249/98.
-
L’organo di cui sopra decide, su richiesta degli studenti della
Scuola Secondaria Superiore o di chiunque vi abbia interesse,
negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all’interno
della scuola in merito all’applicazione del Regolamento.
-
Il
comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di
impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le
violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti
d’istituto, già prevista dall’originario testo del D.P.R. 249,
viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
-
L’eventuale impugnazione non sospende l’efficacia della sanzione.
La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza
motivata dall’interesse e a discrezione dell’organo competente
all’irrogazione.
Capo VIII:
ORGANO DI GARANZIA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
L’Organo di
Garanzia Interno previsto dall’ art. 5, secondo comma, D.P.R.
249/98, è costituito dal Dirigente Scolastico che funge da
presidente e da 6 consiglieri: 2 in rappresentanza dei genitori, 2
degli studenti e 2 dei docenti.
I consiglieri
sono nominati per ogni anno scolastico dal Dirigente Scolastico su
proposta, rispettivamente: del Comitato Studentesco quanto ai 2
studenti, del Collegio dei Docenti quanto ai 2 docenti, del
Consiglio d’Istituto per i genitori.
L’Organo di
Garanzia Interno ha le competenze individuate ai numeri 1 e 2 del
Capo VII del presente Regolamento, nonché quella di proporre al
Dirigente Scolastico modifiche del regolamento di disciplina. Le
decisioni dell’Organo di Garanzia Interno sono prese a maggioranza
assoluta. Ove il presidente sia legittimamente impedito a presiedere
l’organo di garanzia Interno, la funzione di presidenza è svolta dal
Vicario o da altro docente suo delegato che già non rivesta le
funzioni di consigliere.
I ricorsi
avverso le sanzioni disciplinari di competenza dell’Organo di
Garanzia Interno vanno presentati in forma scritta in Presidenza
entro 15 giorni dalla determinazione delle sanzioni medesime. I
termini si computano a norma dell’art. 2063 c.c. L’Organo di
Garanzia Interno è convocato dal Dirigente Scolastico nei 3 giorni
successivi. La decisione deve essere comunque presa, previa
audizione degli interessati, entro 10 giorni dalla presentazione del
ricorso e comunicata agli interessati.
Le richieste
degli studenti di cui al n. 2 del Capo VII di questo Regolamento
vanno presentate in forma scritta alla Dirigenza e non possono
essere poste in discussione se non risulta in pari data acquisito il
parere favorevole della maggioranza del Consiglio studentesco,
l’Organo di Garanzia Interno può comunque essere convocato in
qualsiasi momento, ne faccia richiesta il Presidente o almeno la
metà dei suoi componenti.
Delle
riunioni dell’Organo di Garanzia Interno è redatto processo verbale
a cura di un segretario nominato dal Presidente.
FONTE NORMATIVE PRINCIPALI:
R.D. 04.05.1925, n. 653;
R.D. 26.09.1035, n. 1845;
D.R.P. 30.06.1955, n. 766;
L. 11.10.1997, n. 748;
D.P.R.
24.06.1998, n. 249 e norme richiamate, come modificato dal D.P.R.
21.11.2007, n. 235;
D.P.R.
16.04.1994, n. 297;
nota del MIUR del 31.07.2008
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Montesissa |