Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

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Regolamento Disciplinare ()

 

 

 

Regolamento Disciplinare

 

 

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

 

  1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti della comunità scolastica.

  2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con esclusione delle possibilità che l’infrazione disciplinare, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.

  3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione e opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

  4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all’infrazione disciplinare commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

  5. Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della qualità della vita della Scuola e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

 

 

Capo II: DOVERI DELLO STUDENTE

 

Articoli:

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento d’Istituto.

  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

  3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della Comunità Scolastica.

  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’Istituto.

  5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.

  6. Fermo restando quanto disposto dall’art. 2 del capo I, l’inosservanza dei doveri previsti dal D.P.R. 24.06.1998 n.249 e richiamati dal presente Regolamento, incide negativamente nella valutazione dell’impegno nella partecipazione degli studenti al dialogo educativo.

 

 

Capo III: SANZIONI

 

Articoli:

1.     Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente Regolamento danno luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a)  l’avvertimento scritto;

b)  l’ammonizione scritta;

c)  l’allontanamento dalla Comunità Scolastica.

Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale.

2.     L’avvertimento scritto è irrogato attraverso l’annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente.

3.     L’ammonizione scritta è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente e alla famiglia e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente.

4.     L’allontanamento è irrogato con atto dell’organo collegiale e consiste nella sospensione temporanea del diritto di frequenza della scuola.

5.     La sanzione dell’allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica, che dovrà avere carattere temporaneo, può essere disposta solo in caso di grave o reiterate infrazioni per periodi non superiori a 15 giorni.

6.    La sanzione dell’allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica per periodi superiori a 15 giorni è irrogata dal Consiglio d’Istituto quando siano commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

7.    Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori ed allo studente l’accesso all’informazione sullo sviluppo dell’attività didattica. E’, altresì, consentito ai genitori e allo studente il rapporto con la Scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nelle Comunità Scolastica.

8.    All’atto della comminazione della sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla Comunità Scolastica è offerta allo studente la possibilità di convertirla nelle seguenti attività a favore della scuola:

a)  attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, danneggiati; alla eliminazioni di situazioni di degrado dell’ambiente scolastico volontariamente provocate, se in tutto o in parte possibile, senza spese per la scuola;

b)  attività in favore di compagni portatori di handicap o comunque attività da svolgersi nell’ambito delle iniziative di solidarietà promosse dalla Scuola;

c)  lettura di testi, o visione di video dalla quale trarre poi spunti per una comunicazione orale all’assemblea di classe e una relazione scritta al Consiglio di Classe;

d)  ogni altra attività manuale o intellettuale, vantaggiosa per la Scuola, da stabilire caso per caso, anche in relazione alla gravità del fatto, con il consenso dell’interessato.

9.     In caso di recidiva è inflitta la sanzione di grado immediatamente più elevato.

 

Elementi di valutazione della gravità sono:

-     la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l’immagine della Scuola, il grado di danno o pericolo causato alla Comunità Scolastica, l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell’evento da parte dello studente;

-     la reiterazione dell’infrazione;

-     il concorso nella mancanza di più studenti fra loro;

-     la sussistenza d’altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;

 

 

Capo IV: ORGANI COMPETENTI ALL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

 

Articolo unico:

La sanzione dell’avvertimento scritto è inflitta dal Dirigente Scolastico o dal docente.

La sanzione dell’ammonizione è inflitta dal Dirigente Scolastico.

La sanzione dell’allontanamento dalla Comunità Scolastica è inflitta dal Consiglio di Classe fino a 15 giorni; dal Consiglio d’Istituto per periodi superiori.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esami sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d’Esame che si sostituisce all’organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

 

Capo V: TABELLA COMPORTAMENTI SANZIONATI, SANZIONI E ORGANI COMPETENTI ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

 

Mancanza

Sanzione

Organo competente

In riferimento al punto 1 del Capo II:

 

- Puntualità

 

- Mancata giustificazione, ritardi o uscite fuori dai casi previsti dal regolamento

 

- Uso del cellulare

 

 

Avvertimento

 

Ammonizione

 

 

Ammonizione

 

 

Docente

 

Dirigente Scolastico

 

 

Dirigente Scolastico

In riferimento al punto 2 del Capo II:

 

- Comportamento scorretto verso compagni, docenti, personale ATA

 

-Comportamento gravemente scorretto

 

 

 

- Comportamenti che arrechino pericolo alla incolumità personale, gravi offese, reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone

 

 

Avvertimento

 

 

Ammonizione o allontanamento dalla scuola a seconda della gravità

 

Allontanamento superiore a 15 giorni esclusione o non ammissione all’Esame di Stato

 

 

Docente

 

 

Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe

 

 

Consiglio d’Istituto

In riferimento al punto 3 del Capo II:

 

- Comportamento scorretto in classe, negligenza abituale;

 

- Allontanamento dalla scuola senza permesso;

 

- Introduzione di estranei nella scuola;

 

- Disturbo delle lezioni;

 

- Violazioni del regolamento

 

 

Ammonizione

 

 

Ammonizione

 

 

Ammonizione

 

Avvertimento

 

Ammonizione

 

 

Dirigente Scolastico

 

 

Dirigente Scolastico

 

 

Dirigente Scolastico

 

Docente

 

Dirigente Scolastico

In riferimento al punto 4 del Capo II:

 

- Comportamento scorretto nell’edificio;

 

- Inosservanza dispositivi sicurezza a seconda della gravità

 

 

Ammonizione

 

 

Ammonizione o allontanamento

 

 

Dirigente Scolastico

 

 

Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe

In riferimento al punto 5 del capo II:

 

- Insudiciamento locali scolastici;

 

- Danneggiamento grave delle strutture;

 

- Sottrazione e furto, salvo applicazione norme sulla responsabilità civile e penale

 

 

Avvertimento

 

Ammonizione

 

 

Ammonizione e allontanamento

 

 

Docente

 

Dirigente Scolastico

 

 

Dirigente Scolastico e Consiglio di classe

 

 

Capo VI: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

1.   Le sanzioni disciplinari sono erogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del Docente o del Dirigente Scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello Studente; decisione.

2.   Lo Studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

3.   Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla Scuola, lo Studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

4.   Può essere offerta allo Studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della Comunità Scolastica.

 

 

Capo VII: IMPUGNAZIONI

 

  1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia Interno per disciplina degli alunni istituito ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 249/98.

  2. L’organo di cui sopra decide, su richiesta degli studenti della Scuola Secondaria Superiore o di chiunque vi abbia interesse, negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento.

  3. Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista dall’originario testo del D.P.R. 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.

  4. L’eventuale impugnazione non sospende l’efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dall’interesse e a discrezione dell’organo competente all’irrogazione.

 

 

Capo VIII: ORGANO DI GARANZIA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

 

L’Organo di Garanzia Interno previsto dall’ art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, è costituito dal Dirigente Scolastico che funge da presidente e da 6 consiglieri: 2 in rappresentanza dei genitori, 2 degli studenti e 2 dei docenti.

I consiglieri sono nominati per ogni anno scolastico dal Dirigente Scolastico su proposta, rispettivamente: del Comitato Studentesco quanto ai 2 studenti, del Collegio dei Docenti quanto ai 2 docenti, del Consiglio d’Istituto per i genitori.

L’Organo di Garanzia Interno ha le competenze individuate ai numeri 1 e 2 del Capo VII del presente Regolamento, nonché quella di proporre al Dirigente Scolastico modifiche del regolamento di disciplina. Le decisioni dell’Organo di Garanzia Interno sono prese a maggioranza assoluta. Ove il presidente sia legittimamente impedito a presiedere l’organo di garanzia Interno, la funzione di presidenza è svolta dal Vicario o da altro docente suo delegato che già non rivesta le funzioni di consigliere.

I ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di competenza dell’Organo di Garanzia Interno vanno presentati in forma scritta in Presidenza entro 15 giorni dalla determinazione delle sanzioni medesime. I termini si computano a norma dell’art. 2063 c.c. L’Organo di Garanzia Interno è convocato dal Dirigente Scolastico nei 3 giorni successivi. La decisione deve essere comunque presa, previa audizione degli interessati, entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicata agli interessati.

Le richieste degli studenti di cui al n. 2 del Capo VII di questo Regolamento vanno presentate in forma scritta alla Dirigenza e non possono essere poste in discussione se non risulta in pari data acquisito il parere favorevole della maggioranza del Consiglio studentesco, l’Organo di Garanzia Interno può comunque essere convocato in qualsiasi momento, ne faccia richiesta il Presidente o almeno la metà dei suoi componenti.

Delle riunioni dell’Organo di Garanzia Interno è redatto processo verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente.

 

 

            FONTE NORMATIVE PRINCIPALI:

            R.D. 04.05.1925, n. 653;

            R.D. 26.09.1035, n. 1845;

            D.R.P. 30.06.1955, n. 766;

            L. 11.10.1997, n. 748;

D.P.R. 24.06.1998, n. 249 e norme richiamate, come modificato dal D.P.R. 21.11.2007, n. 235;

D.P.R. 16.04.1994, n. 297;

            nota del MIUR del 31.07.2008

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita Montesissa

 

 

 

 

 


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